SPESOMETRO DEL SECONDO SEMESTRE 2017

 

Invio delle fatture del periodo: luglio-dicembre 2017

 

Entro il 6 aprile - in sostituzione della precedente scadenza del 28 febbraio - i contribuenti interessati devono provvedere ad inviare i dati delle fatture emesse e ricevute relative al secondo semestre 2017.

 

Occorre ricordare che l’art. 1-ter, co. 1 del D.L. 148/2017 ha introdotto la possibilità di sanare eventuali irregolarità commesse nell’invio delle fatture relative al primo semestre 2017. Per tale invio correttivo possono essere utilizzate le semplificazioni introdotte dal D.L. 148/2017.

Si ricorda che la scadenza di presentazione non è più annuale come il vecchio spesometro, ma a regime avrà cadenza trimestrale. Le fatture del 2017 andranno quindi trasmesse:

 

Periodicità fatture del 2017

Comunicazione entro

Luglio - agosto - settembre

ottobre - novembre - dicembre

 

II ^ semestre

28 febbraio 2018

6 aprile 2018

Gennaio - febbraio - marzo

aprile - maggio - giugno

 

Correzioni I ^ semestre

6 aprile 2018

 

Per il 2018, il D.L. 148/2017, confermando la periodicità trimestrale, ha introdotto a regime la facoltà di invio semestrale. Dal 2018, pertanto, è possibile scegliere la periodicità trimestrale o semestrale.

 

Semplificazioni

Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate (prot. n. 29190/2018 del 05.02.2018) sono state recepite le novità introdotte con l’art. 1-ter del D.L. 148/2017, che possono già essere applicate per i dati da trasmettere del secondo semestre 2017, che sono:

- la riduzione dei dati da trasmettere, i quali sono oggi limitati al numero di partita Iva o al codice fiscale dei soggetti coinvolti nell’operazione, la data e il numero della fattura, la base imponibile, l’aliquota Iva o la tipologia di operazione Iva nel caso in cui l’imposta non sia indicata in fattura;

- la possibilità di trasmettere i dati del documento riepilogativo, in luogo di quelli delle singole fatture emesse e ricevute di importo, Iva compresa, inferiore a 300 euro (art. 6, comma 1 e 6, D.P.R. 695/1996).

 

Dati da comunicare

Con il nuovo spesometro i soggetti obbligati devono effettuare la comunicazione dei dati riferiti a:

fatture emesse: vanno indicati il numero e la data del documento riepilogativo, la partita Iva del cedente/prestatore, la base imponibile, l’aliquota Iva applicata e l’imposta ovvero, ove l’operazione non comporti l’annotazione dell’imposta nel documento, la tipologia dell’operazione;

fatture / bollette doganali ricevute: i dati da comunicare sono il numero e la data di registrazione del documento riepilogativo, la partita Iva del cessionario/committente, la base imponibile, l’aliquota Iva applicata e l’imposta ovvero, ove l’operazione non comporti l’annotazione dell’imposta nel documento, la tipologia dell’operazione;

note di variazione delle predette fatture.

Non devono essere comunicate le operazioni con scontrini e ricevute fiscali o schede carburante (semplificando, quelle che si registrano senza il cliente o il fornitore), nè gli acquisti da privato (ricevute di acquisto di beni usati), e neppure le fatture elettroniche inviate alla P.A per il tramite dello Sdi, che possono comunque essere incluse nei flussi, come chiarito espressamente dalla C.M. n. 1/E/2017.

 

Soggetti obbligati ed esclusi

I soggetti obbligati allo spesometro 2017 e quindi alla comunicazione dei dati fatture emesse e ricevute 2017, sono tutti i soggetti passivi Iva.

Sono invece esclusi:

û i contribuenti nel regime forfettario;

û i contribuenti minimi;

û i produttori agricoli in regime di esonero delle zone montane, ovvero: se i terreni sono situati a 700 metri di altezza sopra il livello del mare, limitatamente alle particelle catastali che ricadono nella predetta altitudine; se i terreni compresi nellelenco dei territori montani compilato dalla commissione censuaria centrale; se i terreni fanno parte di comprensori di bonifica montana;

û la Pubblica Amministrazione e le Amministrazioni autonome;

û i contribuenti titolari di partita Iva che hanno aderito allinvio telematico dei dati fatture emesse e ricevute e/o dell’opzione dei corrispettivi elettronici 2017 delle vendite di beni e delle prestazioni di servizi.

 

Modalità di invio

La trasmissione dei dati delle fatture in esame va effettuata in via telematica, tramite file in formato xml, necessariamente separati e distinti che:

• contengano i dati di una o più fatture, anche relative a più committenti / fornitori;

• sigillato elettronicamente / firmato elettronicamente tramite CAdES-BES, XAdES-BES ovvero Entratel (Desktop telematico), per garantire origine e integrità dello stesso;

• può essere trasmesso con una delle seguenti modalità: web service HTTPS, con il quale è possibile trasmettere un file alla volta, previo accordo; SPCoop, con il quale è possibile trasmettere un file alla volta, previo accordo; FTP, con il quale è possibile trasmettere più file, previo accordo; WEB, con il quale è possibile trasmettere un file alla volta.

 

Regime sanzionatorio

L’articolo 11, comma 2 bis del D.Lgs. 471/1997 stabilisce la sanzione amministrativa in caso di omessa o errata trasmissione dei dati delle fatture, pari a due euro per ogni fattura con il limite di mille euro per ciascun trimestre; inoltre la norma dispone la riduzione a metà della sanzione che diventa quindi di un euro per ciascun documento, con un massimo di 500 euro a trimestre, se la trasmissione corretta è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza originaria.

Nella recente risoluzione 28.7.2017, n. 104/E l’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto la possibilità di fruire del ravvedimento operoso ex art. 13, D.Lgs. n. 472/97, per regolarizzare l’omessa/errata comunicazione dei dati delle fatture in esame.

 

Rinvio per approfondimento

Per un approfondimento normativo ed operativo, per gli utenti registrati, si rimanda alla sezione:

   Normative e Approfondimenti       

del sito web www.studioansaldi.it

 

 

20/03/2018

 

www.studioansaldi.it

 

Studio Ansaldi srl – corso Piave 4, Alba (CN)

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